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LEGGE 25 febbraio 1992, n. 215 |
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AZIONI POSITIVE PER L’IMPRENDITORIA FEMMINILE
Sommario:
I) PROMOZIONE DI NUOVA IMPRENDITORIALITÀ E ACQUISTO DI SERVIZI REALI
Soggetti beneficiari Territori ammessi Settori di attività ammessi Iniziative ammissibili Spese ammissibili Agevolazioni Applicazione del de minimis Intervento dei Fondi pubblici di garanzia Procedure Criteri di priorità regionale Erogazione dei contributi e realizzazione degli investimenti Cumulabilità Il cofinanziamento comunitario Approvazione e attuazione dei programmi Riferimenti normativi
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I) PROMOZIONE DI NUOVA IMPRENDITORIALITÀ E ACQUISTO DI SERVIZI REALI
Soggetti beneficiari |
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Possono accedere alle agevolazioni imprese individuali , cooperative , società di persone e società di capitali aventi i seguenti requisiti:
a) dimensione di piccola impresa:
- meno di 50 dipendenti;
- fatturato inferiore a 7 ML di Euro o attivo di stato patrimoniale inferiore ai 5 ML di Euro;
- non siano partecipate per il 25% o più da una o più imprese , anche congiuntamente , di dimensione superiore.
b) gestione prevalentemente femminile:
- per le imprese individuali: il titolare deve essere una donna;
- per le società di persone e per le cooperative: maggioranza numerica di donne non inferiore al 60% della compagine sociale;
- per le società di capitali: le quote di partecipazione al capitale devono essere per almeno i 2/3 di proprietà di donne e gli organi di amministrazione devono essere costituiti per almeno i 2/3 da donne.
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Territori ammessi |
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Intero territorio nazionale.
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Settori di attività ammessi |
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• Manifatturiero e assimilati (sezioni C , D , E ed F classificazione delle attività economiche ISTAT '91) ;
• Commercio , turismo e servizi (sezioni G , H , I , J , K , M , N ed O della classificazione delle attività economiche ISTAT '91);
• Agricoltura (sezioni A e B della classificazione ISTAT ’91).
LIMITAZIONI SETTORIALI DELLA NORMATIVA COMUNITARIA
I settori delle produzioni siderurgiche , costruzioni e riparazioni navali , industria automobilistica , produzione di fibre sintetiche , industrie alimentari , delle bevande e del tabacco e produzione agricola primaria , sono soggetti a limitazioni o ad esclusioni derivanti dalla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato
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Iniziative ammissibili |
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Sono ammessi alle agevolazioni gli investimenti finalizzati a:
a) avvio di attività imprenditoriali ,
b) acquisto di attività preesistenti mediante rilevamento dell'attività medesima o di un ramo aziendale ovvero mediante affitto per almeno cinque anni. Da tale tipo di iniziativa , per il settore della produzione agricola primaria , sono escluse le spese connesse al rilevamento della attività e ammessi solo i nuovi investimenti;
c) realizzazione di progetti aziendali innovativi connessi all’introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto tecnologica o organizzativa anche se finalizzata all’ampliamento e all’ammodernamento dell’attività;
d) acquisizione di servizi reali destinati all’aumento della produttività , all’innovazione organizzativa , al trasferimento delle tecnologie , alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti , all’acquisizione di nuove tecniche di produzione , di gestione e di commercializzazione , nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità.
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Spese ammissibili |
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Sono ammissibili ai contributi le spese relative a:
a) impianti generali (elettrico , riscaldamento e condizionamento , antifurto ecc.);
b) macchinari e attrezzature (inclusi arredi e mezzi mobili indispensabili all’attività produttiva);
c) brevetti (nel limite del 12% , per il settore della produzione agricola primaria);
d) software;
e) opere murarie relative alla ristrutturazione dei locali e relativi oneri di progettazione e direzione lavori , nel limite del 25% della spesa per impianti , macchinari e attrezzature; le spese di progettazione e direzione lavori non possono superare il 5% dell’importo per opere murarie;
f) studi di fattibilità e piani d’impresa , comprensivi dell’analisi di mercato , studi per la valutazione dell'impatto ambientale , nel limite del 2% del costo dell’investimento complessivamente ammesso.
Nel caso di acquisto di attività preesistenti , la domanda può riferirsi anche al costo per l’acquisto dell’attività stessa , limitatamente al valore relativo a macchinari , attrezzature , brevetti e software da utilizzare per lo svolgimento dell’attività. Nel caso in cui l’acquisto dell’attività si sia perfezionato tra coniugi o tra parenti entro il 2° grado , la domanda di agevolazione non può riferirsi al costo dell'acquisto ma unicamente all’ammontare del nuovo investimento. Qualora la titolare ovvero uno o più soci dell'impresa cessionaria siano anche i soci dell'impresa cedente , ovvero coniugi o parenti entro il 2° grado degli stessi , il costo di acquisto è decurtato in proporzione alle quote detenute da ciascuno di tali soggetti nell'impresa cessionaria. Le domande per l'acquisizione di servizi reali possono riguardare le spese sostenute per l’acquisto di servizi reali forniti da imprese , enti pubblici e privati con personalità giuridica , professionisti iscritti ad un albo professionale. I servizi reali ammissibili (il cui elenco è previsto dalla normativa) sono destinati all’aumento della produttività , all’innovazione organizzativa , al trasferimento delle tecnologie , alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti , all’acquisizione di nuove tecniche di produzione , di gestione e di commercializzazione , nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità.
Tutti i costi agevolabili sono da ritenersi al netto dell’IVA e di altre imposte e tasse.
I beni possono essere acquisiti anche attraverso locazione finanziaria , relativamente al costo del bene , al netto dell’IVA e di altre imposte e tasse , fatturato dal fornitore alla società di locazione finanziaria.
Il valore economico dei mezzi apportati dall'impresa , esenti da aiuti pubblici , deve essere pari ad almeno il 25% dell'importo complessivo delle spese ammissibili. Tale disposizione non si applica in caso di richiesta delle agevolazioni secondo la regola de minimis (cfr. oltre).
Le spese ammissibili sono esclusivamente quelle inserite in programmi di investimento con avvio successivo alla data di presentazione della domanda ovvero , per coloro che optano per il regime “de minimis” , quelle sostenute a partire dal giorno successivo al termine di chiusura del bando precedente.
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Agevolazioni |
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Le agevolazioni consistono in contributi in conto impianti nei limiti massimi consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato alle imprese in relazione alla localizzazione ed espressi in Equivalente Sovvenzione Netto (ESN) , e/o Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL).
L’Equivalente Sovvenzione Netto , in percentuale del valore dell’investimento ammissibile , esprime il reale beneficio rappresentato dal contributo concesso , in quanto per la sua determinazione si tiene conto:
• degli aspetti finanziari relativi sia alla realizzazione degli investimenti (procedendo alla “attualizzazione” degli investimenti alla data di avvio della realizzazione) sia al piano di disponibilità delle quote di contributo (procedendo alla loro “attualizzazione” alla medesima data di avvio);
• degli aspetti fiscali , sottraendo alle agevolazioni la relativa imposizione fiscale cui sono assoggettate dalla vigente normativa.
L’Equivalente Sovvenzione Lordo differisce dall’Equivalente Sovvenzione Netto in quanto non tiene conto dell’imposizione fiscale cui sarà assoggettato il contributo. Il tasso di attualizzazione/rivalutazione è fissato dalla U.E..
Misure massime delle agevolazioni in ESN e ESL per le piccole imprese:
| TERRITORI |
MASSIMALI PER PICCOLE IMPRESE |
| Calabria Aree in deroga 87.3.a (obiettivo 1) |
50 % ESN + 15% ESL |
Basilicata , Campania , Puglia ,
Sicilia e Sardegna Aree in deroga 87.3.a
(obiettivo 1) |
35 % ESN + 15% ESL |
Comuni Abruzzo e Molise
in deroga 87.3.a |
20 % ESN + 10% ESL |
Comuni centro/nord
in deroga 87.3.a |
8 % ESN + 10% ESL |
Restanti zone (comuni obiettivo 2) ,
comuni in "sostegno transitorio" e
aree non svantaggiate |
15% ESL |
Per le iniziative di acquisto dei servizi reali la misura dell’agevolazione è pari al 30% , elevabile fino al 40% nelle aree territoriali svantaggiate. Le percentuali sono espresse in ESL.
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Applicazione del de minimis |
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In alternativa alle misure in ESN ed ESL , l’impresa può optare per il regime “de minimis” , che eleva la percentuale di agevolazione al 50% delle spese ammissibili (fino al 75% nelle aree svantaggiate) fissando nel contempo , quale soglia massima di aiuto , la somma di 100.000 Euro (circa 200 milioni di Lire) in tre anni.
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Misura delle agevolazioni "de minimis" |
| Territori
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Misure in %
dell'investimento |
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Calabria Aree in
deroga 87.3.a (obiettivo 1) |
75% |
Basilicata ,
Campania , Puglia , Sicilia e Sardegna
Aree in deroga 87.3.a (obiettivo 1) |
75% |
Comuni Abruzzo e
Molise
in deroga 87.3.c |
65% |
Comuni centro/nord
in
deroga 87.3.c |
60% |
Restanti zone
(comuni obiettivo 2 , comuni in
"sostegno transitorio" e
aree non svantaggiate) |
50% |
Il regime de minimis non si applica all’industria siderurgica , all’industria estrattiva carbonifera , al settore delle costruzioni navali , al settore dei trasporti , al settore agricolo primario/allevamenti , alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e al settore della pesca/acquicoltura.
Per iniziative nel settore agricolo primario sono applicati i seguenti massimali di agevolazione:
- Zone svantaggiate (secondo la normativa specifica) 50% ESL
- Altre zone 40% ESL
Qualora il beneficiario sia giovane agricoltore le medesime percentuali sono aumentate a:
- Zone svantaggiate (secondo la normativa specifica) 55% ESL
- Altre zone 45% ESL
Rispondono ai requisiti di giovane agricoltore (Regolamento CE n.1257/1999 e articoli 1 e 2 della legge n.441/98):
1. le ditte individuali le cui titolari siano in possesso della qualifica di imprenditore agricolo e non abbiano ancora compiuto i quaranta anni di età;
2. le società semplici , in nome collettivo e cooperative in cui almeno i due terzi dei soci abbiano un'età inferiore ai quaranta anni ed esercitino l'attività agricola , rivestendone la relativa qualifica , a titolo principale o parziale; per le società in accomandita semplice le suddette qualifiche possono essere possedute anche solo dal socio accomandatario , mentre in caso di più soci accomandatari si applica il citato criterio dei due terzi;
3. le società di capitali aventi per oggetto sociale la conduzione di aziende agricole ove i conferimenti dei giovani agricoltori costituiscano oltre il 50% del capitale sociale e l'organo di amministrazione sia costituito in maggioranza da giovani agricoltori.
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Intervento dei Fondi pubblici di garanzia |
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Alle imprese ammissibili alle agevolazioni è riconosciuta priorità nella concessione della garanzia del Fondo di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 1997 , n.266 , gestito dal Mediocredito Centrale e del Fondo di garanzia istituito presso l’Artigiancassa S.p.A. dalla legge 14 ottobre 1964 , n.1068 e successive modificazioni e integrazioni , quando tale garanzia venga richiesta per i finanziamenti che riguardano lo stesso programma di investimenti ammissibili ad agevolazione. In tal caso , ai fini di garantire l'apporto minimo di mezzi propri del 25% , la somma delle agevolazioni concesse (contributo legge 215/92 + finanziamento coperto da garanzia del Fondo) non può superare il limite massimo del 75% della spesa ammissibile , ai fini della copertura finanziaria del programma. Tale disposizione non si applica in caso di richiesta delle agevolazioni secondo la regola de minimis.
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Procedure |
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Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle risorse disponibili sulla base di graduatorie regionali suddivise nei tre macrosettori agricoltura , manifatturiero e assimilati , commercio , turismo e servizi . L'iter procedurale prevede:
• presentazione delle domande al Ministero dell’Industria o alla Regione in caso di integrazione delle disponibilità con fondi regionali secondo lo schema e gli allegati previsti dalla normativa;
• istruttoria finalizzata alla verifica dell’ammissibilità ed alla valutazione tecnico-economica dei progetti;
• assegnazione dei punteggi sulla base dei criteri di priorità (cfr. oltre) concernenti il grado di partecipazione femminile all’impresa , l'impatto occupazionale complessivo dell’iniziativa e la relativa percentuale di manodopera femminile , l’investimento unitario , ulteriori criteri validi su tutto il territorio nazionale ed eventualmente quelli a valenza regionale;
• formazione delle graduatorie regionali divise per macrosettori di attività ed emanazione dei provvedimenti di concessione dei contributi fino ad esaurimento delle risorse;
Il Ministro delle Attività Produttive fissa i limiti entro i quali , una volta realizzata l’iniziativa , è consentito lo scostamento dai dati previsionali , dichiarati nel modulo di domanda , in relazione agli elementi che determinano l’attribuzione dei punteggi. Ciascuna Regione ha la facoltà di integrare le risorse nazionali con propri fondi. In tal caso la Regione stessa provvede , anche attraverso soggetti concessionari , all'accoglimento e all'istruttoria delle domande , all'individuazione di ulteriori criteri di priorità regionale per l'assegnazione dei punteggi , alla formazione delle graduatorie alla concessione e all'erogazione dei contributi.
Criteri di priorità per la formazione delle graduatorie
Criteri validi su tutto il territorio nazionale:
1) rapporto tra occupati complessivi attivati dal programma e investimento complessivo ammissibile;
2) rapporto tra donne occupate attivate dal programma e investimento complessivo ammissibile;
3) rapporto tra nuovi investimenti ammessi alle agevolazioni (al netto delle spese agevolabili del rilevamento nei casi di acquisizione di attività preesistente) e investimenti totali ; il valore di questi ultimi è pari:
- per le iniziative di avvio di attività , ai nuovi investimenti ;
- per le acquisizioni di attività preesistente , alla somma dei nuovi investimenti e delle spese agevolabili del rilevamento;
- per i progetti innovativi e le sole acquisizioni di servizi reali , alla somma dei nuovi investimenti e del valore degli investimenti netti preesistenti (inteso quale valore preesistente delle immobilizzazioni materiali al netto degli ammortamenti);
4) maggiorazione del 10% dei primi tre rapporti per le imprese a totale partecipazione femminile (ditte individuali , società di persone e cooperative con la totalità dei soci donne e società di capitali in cui il capitale sia detenuto al 100% da donne e l'organo di amministrazione sia composto totalmente da donne);
5) maggiorazione del 5% dei primi tre rapporti qualora intervengano una sola o entrambe le seguenti condizioni:
a) l'impresa aderisca o si impegna ad aderire entro l'anno a regime a sistemi riconosciuti di certificazione di qualità o ambientale;
b) il programma è finalizzato anche in parte al commercio elettronico (investimenti specifici in hardware , software e servizi reali).
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Criteri di priorità regionale |
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Ai suddetti criteri validi sull'intero territorio nazionale si aggiungono gli eventuali criteri di priorità regionale , individuati dalle Regioni che integrano le risorse nazionali con propri fondi. A tal fine , ciascuna Regione o Provincia autonoma indica particolari aree del proprio territorio e specifiche attività economiche , considerate prioritarie per lo sviluppo , assegnando per ciascuna area e ciascun settore di attività un punteggio intero da 0 a 10 da attribuire ai programmi inseriti nelle graduatorie regionali di pertinenza.
Il punteggio complessivo che determina la posizione in graduatoria di ciascuna domanda è ottenuto sommando algebricamente i valori normalizzati dei primi tre criteri nazionali e degli eventuali criteri di priorità regionale , dopo averli eventualmente incrementati delle maggiorazioni percentuali previste dai criteri 4) e 5).
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Erogazione dei contributi e realizzazione degli investimenti |
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Le erogazioni del contributo in conto capitale sono effettuate dal soggetto che ha provveduto alla concessione dell'agevolazione in due quote. La prima quota , pari al 30% del contributo , è resa disponibile dal trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione delle graduatorie; la seconda quota , pari al 70% , è resa disponibile alla scadenza dei sei mesi dalla suddetta data per i programmi di investimento che abbiano durata fino a dodici mesi , e alla scadenza dei dodici mesi dalla medesima data di pubblicazione per i programmi con durata superiore.
La prima quota è erogata in corrispondenza della realizzazione di una pari percentuale degli investimenti ammessi (30%) , mentre la seconda quota è erogata successivamente alla completa realizzazione dell’iniziativa e previa presentazione della relativa documentazione di spesa. La prima quota può essere erogata anche a titolo di anticipazione previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Dalla seconda quota è trattenuto un importo pari al 10% dell’agevolazione concessa , da erogare successivamente al controllo della documentazione finale di spesa. L'erogazione della quota a saldo del dieci per cento è comunque effettuata entro nove mesi dal ricevimento della documentazione finale di spesa dell'impresa beneficiaria.
Per le iniziative con investimenti ammessi inferiori a duecento milioni di lire (pari a € 103.291 ,38 , il predetto termine è ridotto alla metà.
Gli investimenti si intendono realizzati quando le seguenti tre condizioni sono tutte soddisfatte:
a) i beni sono stati tutti consegnati ovvero completamente realizzati e per i servizi sia stato stipulato apposito contratto di fornitura e gli stessi siano stati forniti;
b) il relativo costo agevolabile è stato interamente fatturato all’impresa acquirente , ovvero alla società di locazione finanziaria nel caso di acquisizione mediante locazione finanziaria;
c) l’impresa richiedente abbia effettuato tutti i pagamenti per l’acquisto dei beni e dei servizi ovvero , nel caso di acquisizione mediante locazione finanziaria , abbia corrisposto canoni per un importo pari almeno all’agevolazione spettante e comunque non inferiore al trenta per cento del costo agevolabile dei predetti beni.
La documentazione finale di spesa consiste in un elenco analitico delle fatture e degli altri titoli di spesa , accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal legale rappresentante dell’impresa secondo le modalità previste nella circolare ministeriale.
Gli investimenti devono , in ogni caso , essere effettuati entro ventiquattro mesi a decorrere dalla data di concessione del contributo. Se entro tale termine gli investimenti sono stati effettuati solo in parte , il contributo è erogato in relazione ai soli investimenti realizzati , purché il loro valore complessivo non sia inferiore al 60% del totale degli investimenti ammessi e purché il programma realizzato sia funzionalmente equivalente a quello approvato.
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Cumulabilità |
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Vige il divieto al cumulo con incentivi derivanti da altre normative agevolative nazionali , regionali , delle province di Trento e Bolzano , comunitarie o comunque concesse da Enti o Istituzioni pubbliche , che siano qualificabili come aiuti di Stato.
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Il cofinanziamento comunitario |
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La legge 215/92 può costituire normativa di riferimento per alcune misure di aiuto dell'Unione Europea previste negli eventuali interventi nell'ambito dei programmi regionali cofinanziati con le risorse comunitarie.
II) CONTRIBUTI A PROGRAMMI REGIONALI PER INTERVENTI DI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE , DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE E PER AZIONI PROMOZIONALI
Le Regioni e le Province autonome possono predisporre , in coerenza con i propri obiettivi e strumenti di programmazione regionale e con le proprie normative generali e di settore , programmi per la promozione ed il coordinamento delle iniziative finalizzati a:
a) promuovere la formazione imprenditoriale delle donne;
b) sviluppare servizi di assistenza e consulenza tecnica e manageriale a favore dell'imprenditorialità femminile;
c) attuare iniziative di informazione e di supporto per la diffusione della cultura d'impresa tra le donne.
Per la realizzazione di tali programmi , le Regioni possono stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati che abbiano caratteristiche di affidabilità e consolidata esperienza in materia e che siano presenti sull’intero territorio regionale.
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Approvazione e attuazione dei programmi |
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Una volta all'anno , entro i termini fissati con decreto del Ministro dell'industria , le Regioni presentano al medesimo Ministero i propri programmi , indicando:
a) gli obiettivi generali e specifici che si intendono raggiungere;
b) la descrizione degli interventi proposti , articolati per tipologia di iniziativa;
c) l'indicazione dei soggetti beneficiari , qualora il programma preveda agevolazioni a favore di soggetti terzi. In tal caso i soggetti beneficiari sono imprese o loro consorzi , associazioni , enti , società di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato , centri di formazione e ordini professionali , che propongano corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al 70% a donne;
d) le eventuali priorità per l'accesso alle agevolazioni;
e) l'indicazione , a favore dei soggetti beneficiari , della misura dell'agevolazione , entro , comunque , il tetto del cinquanta per cento delle spese sostenute;
f) le modalità di realizzazione degli interventi;
g) l'indicazione delle spese ammissibili;
h) gli eventuali limiti , massimo e minimo , dell'investimento ammissibile;
i) i tempi previsti per l'attuazione del programma , nei limiti di quanto previsto dal regolamento;
j) gli aspetti finanziari , con l'indicazione del piano di copertura del programma proposto , articolato per tipologia di iniziativa , e della quota di risorse regionali destinata al cofinanziamento del programma;
k) il regime delle revoche;
l) i risultati attesi , con l'indicazione degli strumenti e dei criteri utilizzati per la verifica.
Il Ministero , entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei programmi , previo parere del Comitato per l'Imprenditoria Femminile , approva i programmi medesimi , purché sia intervenuta , laddove prevista , l'approvazione delle corrispondenti misure di intervento regionale da parte dei competenti organi dell'Unione Europea. Contestualmente all'approvazione dei programmi , il suddetto Ministero eroga alle Regioni e alle Province autonome un’anticipazione pari al 50% della quota di contributo spettante.
I programmi regionali devono essere realizzati entro 18 mesi dalla data del provvedimento di approvazione ministeriale.
Le Regioni possono realizzare i predetti programmi di intervento o parti di essi:
• direttamente , anche ricorrendo , attraverso la stipula di apposite convenzioni , a enti pubblici o privati con caratteristiche di affidabilità , consolidata esperienza in materia e che siano presenti con proprie strutture sull’intero territorio nazionale;
• attraverso bandi o modalità similari di pubblicità rivolti a soggetti terzi (si veda il punto c precedente) che propongano progetti conformi ai contenuti dei medesimi programmi approvati. In tali casi le Regioni indicheranno i requisiti di accesso alle agevolazioni , le modalità ed i tempi di presentazione delle domande , i criteri di selezione dei progetti proposti , l’ammontare dei contributi , i vincoli e le limitazioni applicative.
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Riferimenti normativi |
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- Legge n. 215 del 15 febbraio 1992;
- DPR n. 314 del 28 luglio 2000 (G.U. n. 256 del 2 novembre 2000);
- Circolare esplicativa del Ministero dell'Industria n. 1138443 del 2 febbraio 2001 (www.minindustria.it);
- Decreti attuativi del Ministero dell'Industria del 2 febbraio 2001 (www.minindustria.it).
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